IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Dopo il secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 20, e' aggiunto il seguente comma: "I soggetti di cui all'art. 2 che, per oggettiva impossibilita', non sono in grado di presentare, nel termine di cui al secondo comma, la richiesta di erogazione del contributo e del certificato di cui al primo comma, possono presentare, entro il termine predetto motivata richiesta di deroga al termine stesso, per non oltre 24 mesi, al dirigente del dipartimento per i lavori pubblici, il quale, riscontrata la sussistenza dell'impossibilita' oggettiva, con proprio decreto concede la richiesta deroga, comunicando il provvedimento al dipartimento per le finanze, tributi e contabilita'". La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta. Venezia, 12 aprile 1994 PUPILLO